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Regolamento dei Servizi e del Personale

Capo II - Assunzioni e progressione giuridica ed economica
  • Art. 57

    (Verifiche di professionalità) (36)

    1. La verifica di incremento di professionalità per i consiglieri parlamentari con almeno tre anni effettivi complessivamente trascorsi nel livello ha ad oggetto le risultanze di:
      a) un elaborato, redatto dal dipendente, sulla partecipazione a un corso di aggiornamento professionale indetto ai sensi dell'articolo 60, comma 2, lettera b);
      b) una relazione, redatta dal dipendente, su un argomento da lui scelto e approvato dalla commissione di cui al comma 9, vertente sull'esperienza professionale dallo stesso maturata.
    2. Il giudizio di idoneità, di cui al comma 9, tiene conto del rapporto di valutazione di cui all'articolo 59 sull'attività svolta dal candidato.
    3. Con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 ha luogo la verifica di incremento di professionalità per i documentaristi, i documentaristi bibliotecari, i tecnici e i ragionieri dopo tre anni di anzianità nella qualifica.
    4. La verifica di incremento di professionalità per i consiglieri parlamentari aventi almeno nove anni effettivi complessivamente trascorsi nel livello e che abbiano già superato la verifica di cui ai commi 1 e 2, si attua attraverso un colloquio avente ad oggetto:
      a) le risultanze della partecipazione a un corso di aggiornamento professionale indetto ai sensi dell'articolo 60, comma 2, lettera b), integrato da rapporti e scambi con organizzazioni esterne, ai sensi del comma 2 dell'articolo 61, disposti in conformità alle esigenze funzionali dell'Amministrazione;
      b) una relazione, redatta dal dipendente, su un argomento da lui scelto e approvato dalla commissione di cui al comma 9, vertente sulla sua preparazione professionale complessiva, con specifico riferimento all'esperienza da lui acquisita.
    5. Il giudizio di idoneità, di cui al comma 9, tiene conto del rapporto di valutazione di cui all'articolo 59 sull'attività svolta dal candidato.
    6. Le relazioni di cui ai commi 1 e 4 sono depositate, quindici giorni prima del loro esame da parte della commissione di cui al comma 9, presso il Servizio del Personale.
    7. L'Amministrazione è tenuta a curare la pubblicazione delle relazioni dei candidati risultati idonei.
    8. Con le stesse modalità ha luogo la verifica di incremento di professionalità per i documentaristi, i documentaristi bibliotecari, i tecnici e i ragionieri, dopo tredici anni di anzianità nella qualifica.
    9. Le verifiche di cui ai commi da 1 a 8 si concludono con un giudizio di idoneità espresso, senza graduatoria, da una commissione nominata dal Presidente della Camera all'inizio di ogni legislatura. La commissione è presieduta dal Presidente della Camera o da un Vicepresidente da lui delegato ed è composta dai deputati Questori, dal Segretario generale, dai Vicesegretari generali e dal consigliere Capo del Servizio del Personale.
    10. All'inizio di ogni legislatura viene stabilito, mediante sorteggio, l'ordine secondo il quale le organizzazioni sindacali del personale della Camera hanno, a rotazione, la facoltà di designare dipendenti chiamati ad assistere ai lavori della commissione. In ogni sessione di verifica, la facoltà di designazione è attribuita a due organizzazioni sindacali per ciascun livello funzionale-retributivo a cui appartengono i candidati interessati alle verifiche. Ciascuna delle due organizzazioni sindacali designa un dipendente, il quale deve appartenere ad un livello funzionale-retributivo non inferiore a quello dei candidati. I dipendenti designati possono chiedere di far mettere a verbale le proprie osservazioni.
    11. Il consigliere Capo del Servizio del Personale assolve le funzioni di Segretario della commissione, la quale riferisce per le deliberazioni definitive all'Ufficio di Presidenza.
    Note:
    (36) Articolo sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188 del 30 luglio 2004, resa esecutiva con D.P. n. 1194 del 3 agosto 2004.